A chi è rivolto
Alle persone coniugate che intendano separarsi e/o divorziare
Procedura per separarsi o divorziare consensualmente. L’art. 12 della L. n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’ufficiale dello stato civile del Comune, per concludere un accordo di separazione o di divorzio.
Alle persone coniugate che intendano separarsi e/o divorziare
Con l'entrata in vigore del d.L. n. 132/2014, convertito con L. n. 162/2014, in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente, negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte, o se sussistono determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile.
Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’ufficiale dello stato civile, sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando NON vi siano:
Inoltre l’accordo NON potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, liquidazioni una tantum, ecc.), ad eccezione dell'obbligo di pagamento di un somma di denaro a titolo di assegno periodico.
È necessario rivolgersi all'ufficio di stato civile dove è stato registrato l'atto di matrimonio o al Comune di residenza dei coniugi.
È necessario presentare un'apposita domanda all'ufficio di stato civile.
L'istanza potrà essere inviata, allegando la fotocopia di un documento d'identità dei firmatari, tramite emal, pec, posta ordinaria o raccomandata, o manualmente al protocollo del Comune.
Se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, deve essere allegato un documento d'identità personale.
Un atto di separazione o divorzio.
La L. n. 55/2015 "Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonche' di comunione tra i coniugi", ha previsto che al secondo capoverso della lettera b), del numero 2), dell'art. 3 della L. n. 898/1970, le parole: « tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale» sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale".
Decorrenza termine
Dalla presentazione della richiesta
Fine termine
Separazione e divorzio davanti all'ufficiale di stato civile: redazione dell'atto sulla base della data concordata con i richiedenti e dichiarazione di conferma entro 30 gg. dalla redazione dell'atto.
Modifica delle condizioni di separazione davanti all'Ufficiale di Stato civile e divorzio: 30 giorni
Tutta la procedura ha un costo di 16,00 Euro, da pagarsi con sistema PagoPa.
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.