Le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee ed a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni. Le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati. I pannelli solari, fotovoltaici e termici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A di cui al decreto del Ministero per i lavori pubblici 2 Aprile 1968 n. 1444. Le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.