-
La
comunità di Alberobello, riconosciuta in forma civica con
atto del 27 Maggio 1797 del Re di Napoli Ferdinando IV, è
ente autonomo secondo le norme della Costituzione e dell'Ordinamento
delle autonomie locali.
-
E'
rappresentata dal Comune secondo le norme del presente Stauto.
|
 |
|
art.2
Territorio
- Il territorio
comunale si estende per 4.031 ettari e comprende la Frazione Coreggia,
aggregata con Decreto 13 Gennaio 1895 del Re d'Italia Umberto I.
- Confina
con i comuni di Castellana Grotte, Fasano (BR), Locorotondo, Martina
Franca (TA), Monopoli, Mottola (TA) e Noci.
- Con
decisione del 7 dicembre 1996 i Trulli di Alberobello sono stati iscritti
nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO.
|
|
|
art.3
Sede, Stemma, Gonfalone
- Il Comune
ha sede in Alberobello alla Piazza del Popolo.
- Lo stemma
è stato riconosciuto con Decreto del capo del Governo 26 Marzo
1935 e modificato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
24 novembre 1952. Raffigura su fondo azzurro un albero, sorvolato
da due colombe, sotto il quale un guerriero medievale lotta con un
leone rampante.
- Il gonfalone
è stato riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica
30 luglio 1953.
- L'uso
e la riproduzione di tali simboli sono disciplinati da apposito regolamento.
|
 |
|
art.4
Principi d'azione
- Il Comune
ispira la propria azione al principio di solidarietà, operando
per favorire le pari opportunità e lo sviluppo integrale della
persona, come individuo e componente delle formazioni sociali, nonchè
per l'affermazione dei diritti dei cittadini.
- Nel
rispetto del principio di sussidarietà, esercita le funzioni
proprie e delegate, assumendo il metodo e gli strumenti della programmazione,
in accordo con quella dello Stato, della Regione, delle Province e
degli altri Comuni, adottando ogni iniziativa al fine di rendere concreto
il concorso nella determinazione degli obbiettivi da perseguire.
- In particolare,
favorisce il coordinamento e la colaborazione con i Comuni limitrofi
e con le formazioni sindacali, economiche, sociali e professionali
nella specificazione e attuazione di piani di intervento.
- Il Comune
aderisce ai principi della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia
e ispira la sua azione per difendere e applicare tali ideali. Il Comune
si impegna inoltre a rendere la città sempre più adatta
alla vita dei bambini, delle bambine e degli adolescenti, ampliando
"La Città possibile", riconoscendone la loro funzione
attiva come cittadini, aiutandoli ad organizzarsi e coinvolgendoli
nella gestione della cosa pubblica.
|
 |
|
art.5
Finalità
- Il Comune
concorre a realizzare un integrale sistema di sicurezza sociale e
di tutela della salute e della qualità della vita, capace di
affrontare ogni fprma di disagio collettivo personale, riconoscendo
valide ed essenziale l'opera prestata dalle associazioni di volontariato.
- Riconosce
e promuove i valori della famiglia e del vicinato, quali tradizionali
momenti di aggregazione sociale, che trovano concreta testimonianza
nella realtà urbana del centro storico e nelle contrade rurali.
- Nel
quadro di specifici programmi di interventi, adotta le misure necessarie
a conservare e difendere le risorse ambientali nelle componenti del
territorio, paesaggio, flora, fauna stanziale e migratoria, salubrità
dell'aria, del suolo e dell'acqua.
- Attua
un organico assetto del territorio, adottando specifici programmi
per gli insediamenti civili, produttivi e delle infrastrutture, comprese
le opere pubbliche. Si impegna a promuovere la modifica della circoscrizione
comunale col superamento della situazione relativa alla esiguità
della distanza dal centro abitato del territorio di altre Province
nonchè all'esistenza di isole territoriali appartenenti ad
altri Comuni.
- Tutela
di patrimonio storico e culturale, con particolare attenzione alle
tipiche costruzioni a Trullo e ai manufatti in pietra a secco, nonchè
nelle espressioni linguistiche, figurative e delle tradizionali attività
produttive dell'agricoltura e dell'artigianato. Nella consapevolezza
di disporre di valori che si collocano ai più alti livelli
interdisciplinari e che si rivelano utile strumento per uno specifico
contributo alla integrazione europea, il Comune intende sviluppare
rapporti di intese cona studiosi, centri di ricerca e istituzioni
culturali ed accademiche, nonchè con enti ed organismi cointeressati
allo studio della civiltà della pietra a secco. Si impegna,
altresì, a promuovere e sostenere ogni iniziativa per reperire
i finanziamenti necessari alla manutenzione dei Trulli.
- Tutela
e promuove lo sviluppo dell'agricoltura e dell'artigianato con iniziative
idonee a stimolare l'attività e favorire l'associazionismo
degli operatori, al fine di consentire una più equa remunerazione
del lavoro.
- Coordina
le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale
dell'apparato produttivo e distributivo, al fine di garantirne la
migliore funzionalità e un'adeguata dislocazione.
- In conformità
con le origini della comunità cittadina, legate all'antica
Selva, che caratterizzava il territorio e constituiva elemento determinante
nei rapporti tra quanti vi trovavano ospitalità e rifugio,
il Comune adotta ogni iniziativa, nell'ambito della Carta europea
dell'autonomia locale, per favorire la pacifica convivenza e l'integrazione
delle popolazioni. Anche per tali finalità ritiene rilevanti
lo sviluppo e la promozione del turismo nonchè della formazione
educativa della gioventù, favorendo l'attività delle
istituzioni scolastiche e le pratiche sportive e del tempo libero.
|
 |
|
art.6
Partecipazione e Informazione
- Il Comune
riconosce e promuove il diritto dei cittadini, degli enti e delle
associazioni, che esprimono interessi ed istanze di rilevanza sociale,
a partecipare alla formazione e all'attuazione delle scelte programmatiche
e amministrative, in conformità a quanto previsto dal presente
Statuto.
- Garantisce
la più ampia informazione sulla propria attività, come
presupposto per una effettiva partecipazione, individuando adeguati
strumenti di comunicazione.
- Assicura
l'accesso a chiunque presso gli uffici e strutture comunali, compatibilmente
con l'espletamento dei compiti di servizio.
- Tutela
l'esatezza, la completezza e la tempestività dell'informazione
secondo quanto disposto dai regolamenti.
- E' istituita
l'anagrafe patrimoniale di Amministratori e funzionari Responsabili
dei Servizi.
|
 |
|
art.7
Albo Pretorio
- Nel
palazzo comunale è riservato apposito spazio da adibire ad
albo pretorio per la Pubblicazione di atti e avvisi.
- La pubblicazione
deve garantire facilità di accesso e di lettura.
- Il Segretario
comunale cura l'affissione degli atti avvalendosi dei Messi comunali
e, su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
|
 |
|
TITOLO
II
Organi elettivi
art.8
Organi
- Sono
organi elettivi del Comune il Consiglio ed il Sindaco.
|
|
|
art.9
Consiglio Comunale
- Il Consiglio
comunale determina l'indirizzo politico ed amministrativo del Comune
e ne controlla l'attuazione.
- Ha competenza
sugli atti fondamentali demandati dalle leggi statali e regionali.
Partecipa alla definizione e all'adeguamento del programma amministrativo,
proposti dal Sindaco e depositati in Segreteria, a disposizione dei
Consiglieri, almeno dieci giorni prima della seduta per la trattazione
degli stessi. Ogni anno verifica l'andamento del programma sulla base
di una relazione del Sindaco e degli Assessori.
- L'esercizio
delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere
delegato.
- Il Consiglio
Comunale elegge tra i propri componenti il Presidente, secondo quanto
previsto dal Regolamento.
|
 |
|
art.9
bis
Il Presidente del Consiglio
- Il Presidente
del Consiglio rappresenta il Consiglio Comunale.
- Convoca,
fissandone la data, e presiede le sedute e ne dirige i lavori.
- Dirama
l'ordine del giorno formulato su proposte compiutamente istruite,
presentate dal Sindaco e da qualsiasi Consigliere.
- Esercita
ogni altra funzione demandatagli dalla legge secondo le modalità
previste dal Regolamento.
|
 |
|
art.10
Consiglieri
- Ciascun
Consigliere rappresenta l'intera comunità, senza vincolo di
mandato; alla stessa risponde delle opinioni espresse e dei voti dati
nell'esercizio delle sue funzioni. 1 bis. I consiglieri di minoranza
devono essere tutelati da ogni forma di discriminazione nell'esercizio
delle facoltà e funzioni. Ogni argomento, proposto per la trattazione
del Consiglio ovvero delle Commissioni consiliari, deve essere presentato
con chiarazza e completezza dei dati disponibili, al fine di prevenire
alla adozione di atti e provvediemnti sostanzialmente collegiali con
l'effettiva partecipazione dei Consiglieri presenti.
- La posizione
giuridica e l'attività di ciascun Consigliere sono disciplinate
dalla legge e dal regolamento.
- Le funzioni
di Consigliere anziano sono esercitate da chi abbia riportato la cifra
elettorale più alta, costituita dai voti di lista congiuntamente
ai voti di preferenza.
|
 |
|
art.11
Diritti e doveri dei Consiglieri
- Il Consigliere
esercita il diritto di iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio
e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni. Il
Sindaco o l'assessore dallo stesso delegato rispondono entro trenta
giorni. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative
risposte sono disciplinate dal Regolamento consiliare.
- Ha diritto
di ottenere dagli uffici del Comune e dagli enti e aziende da esso
dipendenti tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato,
osservando un dovere di correttezza al fine di evitare pregiudizi
al Comune.
- Ha il
dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai
lavori delle Commissioni delle quali fa parte.
|
 |
|
art.12
Decadenza e dimissioni dei Consiglieri
- La decadenza
dalla carica di Consigliere è pronunciata dal Consiglio nei
casi si assenza senza giustificato motivo da tre sedute consecutive
del Consiglio. La delibera di decadenza è valida se riporta
la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e deve contenere
puntuali deduzioni alle cause giustificative addotte.
- Le dimissioni
del Consigliere sono regolate dalla legge e dal Regolamento.
|
 |
|
art.13
Gruppi Consiliari
- I Consiglieri,
con dichiarazione in Consiglio comunale, si costituiscono in Gruppi,
formati da più componenti, che designano il Capogruppo.
- Il Regolamento
definisce le competenze della Conferenza dei Capigruppo, le norme
di funzionamento e i rapporti con gli organi e uffici comunali.
|
|
|
art.14
Commissioni
Consiliari
- Il Consiglio
istituisce Commissioni permanenti e ne disciplina con regolamento
la composizione, i poteri e la modalità di funzionamento.
- Alle
Commissioni non possono essere attribuite poteri deliberativi.
- Compito
delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti
di programmazione nonchè la formulazione di proposte e pareri
sui provvediemnti di competenza consiliari.
- Il Consiglio
potrà istituire, altresì, Commissioni speciali per l'esame
di questioni particolari o per un tempo determinato ovvero aventi
funzioni di controllo o di garanzia, previa adozione di Regolamento
che disciplini composizione e funzionamento delle stesse.
- E' facoltà
del Sindaco e degli Assessori di partecipare ai lavori delle Commissioni,
senza diritto di voto.
- Le commissioni
possono avvalersi di contributi di singoli cittadini e di rappresentanze
sociali, enti e associazioni.
- Le sedute
sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
|
 |
|
art.14
bis
Commissioni di indagine
- Il Consiglio
può istituire commissioni speciali incaricate di esperire indagini
conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio,
argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività
del Comune, alle quali i titolari degli uffici del Comune, degli Enti
strumentali ed ausiliari e di Aziende dipendenti hanno l'obbligo di
fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di
segreto d'ufficio, tranne che nei casi stabiliti dalla legge.
- Un terzo
dei consiglieri può richiedere l'istituzione di una commissione
di indagine, indicandone i motivi; la relativa delibera istitutiva
deve essere approvata con la maggioranza dei consiglieri assegnati
al Comune.
- Il regolamento
determina le modalità di funzionamento delle commissioni speciali.
|
 |
|
art.15
Convocazione e pubblicità delle sedute
- Il Consiglio
è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio e si
riunisce di norma mensilmente presso la sede comunale in seduta pubblica.
Il regolamento disciplinerà i casi e le modalità di
convocazione in altre sedi ovvero in seduta segreta nonchè
il funzionamento, l'organizzazione e le modalitàdi presentazione
e discussione delle proposte.
- E' convocato
in seduta straordinaria:
a) su richiesta del Sindaco, entro 5 giorni, corredata da un preciso
Ordine del giorno;
b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica, con l'obbligo
della convocazione entro 20 giorni dalla richiesta e inserimento dell'ordine
del giorno delle questioni richieste dai consiglieri medesimi;
c) ad iniziativa del comitato regionale di controllo sugli atti degli
Enti locali o del Prefetto nei casi previsti dalla legge e del Collegio
dei Revisori dei conti.
- In casi
d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di
almeno ventiquattro ore. Il tal caso ogni deliberazione può
essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza
dei Consiglieri presenti.
|
 |
|
art.16
Ordine del giorno
- L'ordine
del giorno delle sedute del Consiglio è stabilito dal Presidente
del Consiglio, secondo le norme del Regolamento e del presente Statuto
e va comunicato anche ai Revisori dei conti.
|
|
|
art.17
Validità delle deliberazioni
- Nessuna
deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta
dei voti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta altra maggioranza
qualificata.
- Non
si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
a) coloro che si astengono;
b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
c) le schede bianche e quelle nulle.
|
 |
|
art.18
Regolamento
- Le norme
relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio, comprese
le modalità di votazione, sono contenute in apposito regolamento,
approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
- La stessa
maggioranza è richiesta per eventuali modifiche ed integrazioni.
|
|
|
art.19
Giunta Comunale
- La giunta
è l'organo esecutivo del Comune. Realizza il programma di governo
e i piani di intervento approvati dal Consiglio e svolge attività
propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. Vigila sul regolare
ed efficace andamento degli uffici e servizi comunali e propone gli
opportuni provvediemnti.
- Riferisce
al Consiglio sulla propria attività con apposita relazione
annuale.
|
 |
|
art.20
Composizione
- La giunta
si compone del Sindaco e di un massimo di 6 Assessori.
- Gli
assessori, tra cui un vicesindaco, sono nominati dal Sindaco anche
al di fuori dei componenti del Consiglio, fra cittadini in possesso
dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla
carica di consigliere comunale.
- le cause
di ineleggibilità e di incompatibilità e la posizione
giuridica del Sindaco e degli Assessori sono stabilite dalla legge.
Non possono contemporaneamente far parte della Giunta ascendenti e
discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottanti e
adottati.
- Al fine
di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna,
nella Giunta deve essere promossa la rapprsentanza di ciascuno dei
due sessi tra gli assessori.
|
 |
|
art.21
Organizzazione
- L'attività
della Giunta è collegiale.
- Gli
assessori sono preposti ai vari settori dell'amministrazione, raggruppati
per settori omogenei. Sono responsabili collegialmente degli atti
della Giunta.
- In mancanza
del Sindaco e del Vice Sindaco ne esercita le funzioni l'Assessore
più anziano.
|
 |
|
art.22
Sedute e deliberazioni
- La Giunta
comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che stabilisce
l'ordine del giorno.
- Le sedute
non sono pubbliche ed avvengono presso la sede del Comune, salvo diversa
decisione della stessa Giunta.
- Delibera
validamente con la presenza della maggioranza dei membri e a maggioranza
dei voti.
|
|
|
art.23
Verbalizzazione delle sedute e cura degli atti
- L'istruttoria
e la documentazione delle proposte di deliberazioni, nonchè
la verbalizzazione delle sedute e la cura degli atti del Consiglio
e della Giunta sono demandate al Segretario Comunale.
|
 |
|
art.24
Votazioni
- Tutte
le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese.
- Sono
assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone,
quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento
delle qualità soggettive o sulla valutazione dell'azione svolta.
|
|
|
art.25
Sindaco
- Il Sindaco
è Capo dell'Amministrazione comunale ed esercita funzioni di
Ufficiale di Governo secondo legge.
|
|
|
art.26
Attribuzioni
- Il Sindaco,
quale organo responsabile dell'Amministrazione del Comune:
a) ha la rappresentanza generale dell'ente;
aa) entro 60 giorni dall'insediamento presenta al Consiglio il programma
amministrativo relativo al mandato, con il parere della Giunta;
b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta, promuovendo
e coordinando l'attività degli Assessori;
c) sovrintende alla vigilanza sui servizi e uffici comunali mediante
direttive impartite al Segretario comunale e adottando provvedimenti
in ordine alla funzionalità e disciplina del personale dipendente;
d) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali
attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
e) promuove e conclude gli accordi di programma previsti per legge;
f) indice i Referendum comunali;
g) emana ordinanza e decreti;
h) rilascia attestati di notorietà pubblica;
i) nell'ambito delle sue competenze, svolge funzioni di autorità
sanitaria locale;
l) adempie a quant'altro previsto da leggi e disposizioni amministrative;
m) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi sulla base dell'assetto
previsto dalla dotazione organica e disciplinato dal Regolamento di
organizzazione, nel rispetto del rapporto di dipendenza gerarchica.
La responsabilità di direzione di settore viene assegnata dal
Sindaco a personale di ruolo inquadrato nella qualifica apicale e
in possesso della laurea pertinente le mansioni da ricoprire, oppure
per contratto a persone dotate dei necessari requisiti;
n) coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali e pubblici
esercizi nonchè degli uffici e servizi pubblici al fine di
armonizzarli con le esigenze generali degli utenti, promuovendo gli
indirizzi generali da parte del Consiglio comunale e le intese con
gli uffici periferici delle aministrazioni pubbliche;
o) adotta provvedimenti straordinari nei casi di emergenza e di tutela
dell'ambiente
|
 |
|
art.27
Incarichi ai Consiglieri
- Ai Consiglieri
comunali il Consiglio può affidare specifici incarichi particolari
per esigenze eccezionali. L'incarico dovrà essere limitato
nel tempo e per una durata massima di sei mesi, salvo eccezionale
proroga per ulteriore periodo massimo di sei mesi ove se ne ritenga
la necessità per il completamento dell'incarico.
|
 |
|
art.28
Delega di funzioni della Frazione Coreggia
- Stante
la rilevanza sociale ed economica della Frazione Coreggia, il Sindaco,
quale Ufficiale di Governo, può delegare le sue funzioni nelle
materie di cui all'art.38 della Legge 8.690 n.142 ad un Consigliere,
di norma ivi residente.
- Il Delegato
presenterà annualmente una relazione al Sindaco sulle condizioni
e sui bisogni della Frazione, che sarà oggetto di comunicazione
al Consiglio Comunale.
|
|
|
TITOLO III
Organi
Burocratici
Art.29
Principi e criteri direttivi
- L'attività
amministrativa del Comune è informata ai principi della legalità,
della partecipazione e dell'imparzialità, nonchè alla
semplificazione delle procedure.
- Gli
uffici sono organizzati inmodo da assicurare la funzionalità
e la flessibilità delle strutture, in relazione ai progetti
che devono essere realizzati e agli obiettivi che devono essere conseguiti.
- L'amministrazione
per atti è residuale e limitata a quei servizi che non possono
essere organizzati inerente la suddetta articolazione verrà
disciplinata da apposito regolamento organico.
|
 |
|
art.30
Personale dipendente
- In base
ai principi contenuti nella legge e nei livelli di contrattazione
il personale dipendente sarà preposto agli uffii e servizi
nel rispetto dei criteri di autonomia e funzionalità individuati
all'atto dell'insediamento.
- Ciascun
ufficio e servizio sarà dotato di un titolare e di eventuali
collaboratori in base al criterio dell'economicità di gestione
e secondo la professionalità acquisita, con assunzione di responsabilità
diretta per ogni atto di propria competenza, compreso il parere tecnico
sulle proposte di delibere.
|
 |
|
art.31
Segretario e funzionari
- L'organizzazione
amministrativa del Comune si articola nella Segreteria generale, retta
dal Segretario, ed in settore funzionali.
- Il Segretario
assiste gli organi di governo del Comune nell'esercizio delle funzioni
di loro competenza, coordina l'attività propositiva dei settori
e assicura l'espletamento dei servizi di carattere generale dell'ente.
- I settori
funzionali curano l'esecuzione dei programmi adottati dagli organi
di governo dell'ente, li assistono nella predisposizione dei programmi
e nell'espletamento delle funzioni di competenza.
|
 |
|
art.32
Collaborazioni esterne
- Il Comune
favorisce un continuo rapporto con ordini, collegi e associazioni
di categoria e liberi professionisti anche al fine dello scambio di
esperienze e dell'acquisizione di metodi e conoscenze in specifici
settori.
|
|
|
art.33
Vice segretario
- Il Vice
Segretario è preposto agli affari generali del comune, svolge
funzioni vicarie del Segretario, lo coadiuva e lo sostiene di diritto
nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
|
|
|
art.34
Regolamento
- L'organizzazione
del personale e degli uffici è disciplinata da regolamento,
che prevederà le disposizioni sui procedimenti amministrativi
al fine di conseguire economicità ed efficienza dell'azione,
nonchè sulle sanzioni.
- Lo stesso
regolamento individuerà le modalità di svolgimento del
controllo economico e di gestione con i termini di valutaione dei
progetti e la loro corrispondenza con i programmi del'Amministrazione.
|
 |
|
TITOLO
IV
Partecipazione popolare
art.35
Partecipazione e poteri
- Il Comune
riconosce ai cittadini, singoli ed associati, senza alcuna discriminazione
per le minoranze etniche, linguistiche, di nazionalità, sesso
e religione, il potere di intervento e di partecipazione nei procedimenti
amministrativi, al fine di assicurare il buon andamento dell'azione
amministrativa ed una maggiore tutela contro eventuali abusi.
|
 |
|
art.35
bis
Consiglio comunale dei ragazzi
- Al fine
di favorire e promuovere la partecipaione delle giovani generazioni
alle attività amministrative comunali è istituito il
Consiglio comunale dei ragazzi, quale organismo di partecipazione
popolare.
- Il regolamento
disciplina le modalità di elezione, di funzionamento e di collegamento
con gli organi istituzionali del Comune.
|
|
|
art.36
Valorizzazione delle forme associative
- Il Comune
è impegnato a considerare gli apporti delle forme associative
rappresentative e portatrici di interesse collettivi attraverso l'acquisizione
di pareri, proposte e suggerimenti ovvero la diretta partecipazione
in organismi comunali. Si impegna, altresì, a dare specifica
motivazione delle ragioni del mancato accoglimento delle proposte.
- Ai fini
del presente articolo è istituito l'Albo delle Associazioni,
costituite con atto scritto con l'espressa indicazione delle finalità,
coincidenti con settori di competenza comunale, nonchè della
trasparenza democratica nella gestione della vita interna.
- Dette
Associazini, compatibilmente con le disponibilità del bilancio
comunale ed in base all'attività svolta, potranno fruire di
incentivazioni economiche secondo il regolamento.
|
 |
|
art.37
Partecipazione degli interessati ai singoli atti
- Gli
interessati all'adozione di atti che incidono su diritti soggettivi,
interessi leggittimi e, comunque, suscettibili di recare pregiudizio,
hanno diritto di partecipare al relativo procedimento già dalla
fase del suo avvio.
- Analoga
facoltà spetta ad associazioni, comitati ed enti esponenziali
operanti sul territorio a tutela di interessi diffusi.
- Il Comune
ha l'obbligo di adempiere a quanto stabilito nel Capo III della Legge
7 agosto 1990 n.241 nonchè di fare menzione, nell'atto adottato,
delle consultazioni avvenute, con puntuale motivazione delle ragioni
del rigetto delle osservazioni.
|
 |
|
art.38
Consultazione della popolazione
- Ai fini
della migliore tutela di interessi collettivi nonchè di contribuire
alla riforma della politica con l'incetivare il ruolo dei cittadini,
il Comune ritiene determinante il più ampio rapporto con gli
stessi tramite la consultazione diretta a mezzo di organismi, referendum
ed altre procedure.
|
 |
|
art.39
Consulte di settore
- Il Comune,
con apposito regolamento, istituisce le Consulte di settore al fine
di acquisire le più ampie valutazioni sui problemi specifici
comunali da parte di quei cittadini che hanno conoscenza, interesse
o competenza in particolari settori culturali o di attività.
- Le Consulte
predispongono, anche di propria iniziativa, pareri, rilievi, raccomandazioni
e proposte nei rispettivi settori di competenza.
- I pareri
richiesti dagli organi comunali devono essere rimessi entro venti
giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di urgenza il regolamento
potrà stabilire termini più brevi.
- La richiesta
di parere da parte degli organi comunali ha carattere obbligatorio
nei casi individuati dal regolamento.
- Tutte
le determinazioni adottate a seguito dei detti pareri devono essere
comunicate alla Consulta interessata.
|
 |
|
art.40
Referendum
- Il Comune
intende promuovere, attraverso referendum, la partecipazione dei cittadini
all'amministrazione della città e al suo sviluppo sociale,
economico e culturale.
- Non
possono essere soggette a referendum, la partecipazione dei cittadini
all'amministrazione della città e al suo sviluppo sociale,
economico e culturale.
a) regolamenti relativi al funzionamento del Consiglio ed alla organizzazione
comunale.
b) provvedimenti inerenti elezioni, nomine o designazioni e relative
revoche o declatorie di decadenza;
c) provvedimenti comunque concernenti rappresentanti o dipendenti
del Comune, delle Istituzioni e delle Aziende speciali;
d) provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o la emissione di
prestiti;
e) atti relativi ad imposte e tasse, rette e tariffe;
f) bilanci preventivi e consuntivi;
g) atti e provvedimenti comunque inerenti a questioni di religione,
di razza o di sesso;
h) Statuto Comunale;
i) Piano regolatore generale e strumenti attuativi;
l) Progetti esecutivi di opere pubbliche;
m) Costituzione di organismi societari.
- Il giudizio
sull'ammissibilità della richiesta referendaria è rimessa
al Consiglio comunale.
|
 |
|
art.41
Istanze, petizioni e proposte
- Tutti
i cittadini, singoli e associati, possono rivolgere istanze, petizioni
e proposte agli organi del Comune per esporre necessità collettive
e per chiedere l'adozione di provvediemnti su materie di competenza
comunale.
- Istanze,
petizioni e proposte dovranno essere presentate al protocollo del
Comune da persona identificata ed immediatamente trasmesse alla Segreteria
ai fini dell'esame e della pronuncia da parte dell'organo interessato.
- Entro
trenta giorni dalla data di ricezione dovrà essere comunicato
per iscritto al presentatore l'esito dell'istanza.
|
 |
|
art.42
Pubblicità degli atti. Rilascio di copie
- Tutti
gli atti del Comune sono pubblici nei modi stabiliti dalla legge e
dal presente Statuto.
- L'accesso
agli atti comunali ed il rilascio di copie sono riconosciuti nei casi
e nei modi previsti dalla legge e dal regolamento.
|
 |
|
art.43
Difensore civico
- E' istituito
presso il palazzo comunale l'Ufficio del difensore civico, con lo
scopo di rimuovere gli elementi ostativi al regolare svolgimento delle
pratiche nell'interesse dei cittadini richiedenti e nell'ambito del
miglioramento dell'azione amministrativa.
- Il difensore
civico viene eletto dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta
dei Consiglieri assegnati e dura in carica fino al rinnovo del Consiglio.
La votazione avviene a scrutinio segreto.
- La decadenza
e la revoca del mandato per gravi motivi, connesse all'esercizio delle
funzioni, sono disposte dal Consiglio alle stesse condizioni di cui
alla nomina.
- Il Difensore
civico deve risiedere nel territorio comunale e avere esperienza in
campo giuridico e/o amministrativo. E' ineleggibile il cittadino che
riveste la carica di Consigliere regionale, provinciale, comunale,
di parlamentare e dirigente di partito politico nonchè colui
che è stato candidato nell'ultima consultazione amministrativa.
- Si applicano
altresì al Difensore civico le cause di ineleggibilità
e di incompatibilità previste per il Consigliere comunale dalla
Legge n.154/1981.
- Spetta
al Difensore civico un'identità pari a quella di Assessore
del Comune.
- Con
apposito regolamento sarà disciplinata l'attività e
l'organizzazione dell'ufficio, garantendo il diritto di accesso a
tutti gli atti, uffici e strutture comunali nonchè il potere
di esaminare le pratiche congiuntamente al responsabile del servizio.
- Periodicamente,
il Difensore civico dovrà presentare una relazione scritta
al Consiglio sull'attività svolta, indicando le disfunzioni
riscontrate e suggerendo rimedi e proposte per la loro eliminazione.
Nel caso di particolari pratiche potrà relazionare al Consiglio
in qualsiasi momento.
|
 |
|
art.43
bis
Pubblicità delle spese elettorali
- Il Comune
istituisce una commissione per il controllo sul corretto svolgimento
delle consultazioni elettorali comunali.
- Alla
Commissione sono assegnati i seguenti compiti:
a) ricevere da tutti i candidati le dichiarazioni preventive delle
spese da sostenere;
b) proporre agli organi del Comune ogni iniziativa idonea alla pubblicità
di tali documenti.
- La commissione
viene eletta dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto e con voto
limitato a 1 entro l'ultima seduta prima dello scioglimento. Essa
ha la durata di cinque anni ed è composta da tre cittadini
che non versino in nessuna delle situazioni di impedimento all'assunzione
dell'ufficio di difensore civico come previsto dall'art.43
|
 |
|
TITOLO
V
Servizi
pubblici locali
art.44
Criteri di gestione
- Al fine
di perseguire qualità ed efficienza di servizi e prestazioni,
compresa l'esecuzione e la gestione di opere, e nella considerazione
che detta attività costituisce iniziativa economica e distribuzione
di risorse, il Comune adotta i criteri della professionalità
e dell'equità, favorendo il ricorso a prestazioni professionali,
imprenditoriali, artigiane e di servizio nel rispetto della disciplina
dei rispettivi ordinamenti di categoria.
|
 |
|
art.45
Istituzione
- Nell'ambito
dei servizi pubblici privi di rilevanza imprenditoriale, il Comune
si avvale di Istituzioni, enti strumentali dotati di autonomia gestionale.
- Organi
dell'Istituzione sono: il Consiglio di amministrazione, il Presidente
e il Direttore.
- Il Consiglio
di amministrazione è nominato dal Consiglio comunale ed è
composto da un rappresenante, desiganto da ogni Gruppo consiliare,
oltre a rappresentanti delle associazioni locali, degli utenti, in
numero non maggiore di cinque. Compiti del Consiglio di aministrazione
sono:
a) specificare e programmare l'attività in base alle finalità
e agli indirizzi prefissati dal Comune;
b) approvare il bilancio preventivo e il rendiconto, da presentare
al Comune;
c) sovrintende all'attività del Direttore.
Le sedute non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza
dei componenti. Sono convocate previa comunicazione dell'ordine del
giorno e hanno facoltà di parteciparvi il Sindaco e gli altri
componenti della Giunta comunale.
- Il presidente
è eletto dallo stesso Consiglio di amministrazione col voto
favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. a poteri di
rappresentanza, di coordinamento e promozione dell'attività.
- Il Direttore,
al quale compete la responsabilità gestionale nei modi e termini
di legge, è nominato dal Consiglio comunale tra esperti di
direzione tecnica o amministrativa. Ha potere gerarchico sul personale
disponibile. Partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione,
adottando quelli urgenti e indifferibili nei limiti di spesa prefissati
dallo stesso Consiglio di amministrazione. Periodicamente relazione
al Consiglio comunale sull'andamento della gestione.
- Tutti
i predetti incarichi, amministrativi e di gestione, possono essere
rinnovati. Sono revocati con provvedimento motivato quando il livello
dei risultati conseguiti risulta inadeguato ovvero per gravi ed accertare
inadempienze.
|
 |
|
art.46
Aziende speciali. Società per azioni
- Il Comune
assume la gestione dei servizi con rilevanza imprenditoriale con la
costituzione di aziende speciali ovvero partecipano a società
per azioni ai sensi di legge.
- Organi
dell'azienda speciale sono: il Consiglio di amministrazione, il Presidente
ed il Direttore. Si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 4.10.86
n.902.
- Le funzioni
di revisore dei conti saranno svolte da apposito organo con gli stessi
compiti del collegio previsto per il Comune.
|
 |
|
TITOLO
VI
Forme associative
art.47
Principi e strumenti
- Il Comune,
nella prospettiva di svolgere in modo adeguato le proprie funzioni
e di migliorare la qualità dei servizi a costi contenuti, valorizza
il momento di raccordo e di coordinamento tra i vari soggetti dell'amministrazione
locale, regionale e centrale.
- Favorisce
la realizzazione di unioni, convenzioni, consorzi e accordi di programma
per la definizione e attuazione di interventi che per loro natura
si prestano ad un'azione integrata dei soggetti pubblici dei differenti
livelli di governo.
- Cittadini,
amministratori e responsabili di uffici e servizi potranno proporre
agli organi del Comune ogni opportuna iniziativa attraverso i modi
previsti dalla legge.
|
 |
|
TITOLO
VII
Finanza e Contabilità
art.48
Autonomia finanziaria
- Il Comune
ha autonomia finanziaria nonchè demanio e patrimonio propri,
nel rispetto delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
- Individua
forme particolari di finanziamento al fine di assicurare servizi pubblici
ritenuti necessari per lo svilupo della comunità, valorizzando
l'uso del patrimonio e la collaborazione, in varie forme da specificare,
valorizzando l'uso del patrimonio e la collaborazione, in varie forme
da specificare, anche di enti e organismi privati.
- Esercita
potestà impositiva autonoma nei termini riconosciusti dalla
legge.
|
 |
|
art.49
Bilancio e Conto consuntivo
- Il Consiglio
comunale approva il Conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario
precedente ed il Bilancio di previsione per quello successivo nei
termini e con le modalità di cui alle leggi vigenti.
- Il progetto
di bilancio è presentato dalla Giunta comunale in termine utile
per un adeguato approfondimento da parte dei Consiglieri e degli organismi
di partecipazione.
|
 |
|
art.50
Contabilità e amministrazione del patrimonio
- Per
quanto attiene alla contabilità generale, comprese le procedure
di contrattazione, all'amministrazione del demanio e del patrimonio
e alle relative responsabilità, si applicano le disposizioni
di legge in vigore.
|
|
|
art.51
Collegio dei revisori dei conti
- Nell'ambito
della legge il Collegio dei revisori è organo di consulenza
del Comune sotto il profilo tecnico-contabile nelle funzioni di controllo
e di vigilanza sugli organi esecutivi nonchè di indirizzo per
l'adozione di piani e programmi che richiedono un impegno finanziario.
- L'ordine
del giorno delle sedute del Consiglio comunale e l'elenco dei provvedimenti
adottati dalla Giunta sono trasmessi al Collegio.
|
 |
|
art.52
Controllo di gestione
- Il Comune
riconosce il controllo della gestione economica quale supporto fondamentale
ai processi decisionali.
- Gli
amministratori potranno verificare, per quanto di competenza, l'andamento
dell'acquisizione e utilizzazione delle risorse in rapporto agli obbiettivi
da raggiungere.
- L'apposito
regolamento disciplinerà termini e modalità per l'accesso
ai documenti della gestione economica nonchè per la individuazione
dei sistemi di misura dei risultati dell'azione amministrativa.
|
|
|
TITOLO
VIII
Disposizioni finali e transitorie
art.53
Modifiche allo Statuto
- Le iniziative
di modifica dello Statuto, respinte dal Consiglio, non possono essere
rinnovate se non sia trascorso un anno dalla reiezione.
- La deliberazione
di abrogazione dello Statuto non è valida se non è accompagnata
dalla deliberazione del nuovo Statuto che sostituisca il precedente.
|
 |
|
art.54
Adozione dei regolamenti
- Tranne
che per il regolamento di contabilità e il regolamento per
la disciplina dei contratti, il Consiglio Comunale approverà
i regolamenti previsti dalo Statuto entro un anno dalla sua entrata
in vigore.
- Fino
all'adozione degli stessi, restano in vigore le norme adottate dal
Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili
con la legge vigente e lo Statuto.
|
 |
|
art.55
Relazione sullo Statuto
- Dopo
l'approvazione definitiva e al termine di ciascun anno il Sindaco,
in seduta consiliare appositamente convocata, relaziona sullo stato
di applicazione e attuazione dello Statuto.
|
|